Con il consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese “contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuno sono dirette al conseguimento di uno scopo comune”.
Fatta salva la necessaria presenza di più imprenditori (almeno due), anche soggetti non imprenditori possano aderirvi, “purché tale partecipazione risulti funzionale al raggiungimento dello scopo consortile”
Carattere essenziale del consorzio è la creazione di un’organizzazione comune.
Il contratto di consorzio “deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità” e deve indicare:
- l’oggetto e la durata del consorzio
- la sede dell’ufficio eventualmente costituito
- gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati
- le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio
- le condizioni di ammissione di nuovi consorziati
- i casi di recesso e di esclusione
- le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
- Occorre iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.
Il contratto deve prevedere le attribuzioni e i poteri degli organi chiamati a gestire e a rappresentare il consorzio.
La responsabilità degli organi verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato; sotto il profilo patrimoniale il consorzio viene dotato di un fondo costituito dai contributi posti a carico dei consorziati.
La legge dispone l’autonomia patrimoniale del consorzio: esclude sia la divisibilità fra i consorziati del fondo consortile sia la possibilità per i creditori particolari dei consorziati di far valere le proprie pretese sul fondo; particolari sono le regole in ordine alla responsabilità verso i terzi per le obbligazioni consortili.
Nei consorzi con attività esterna, a tutela dei terzi, è previsto l’obbligo di redazione annuale, di una situazione patrimoniale che va depositata presso il registro delle imprese; il rapporto consortile, in ragione del suo carattere personalistico, può sciogliersi limitatamente a un consorziato per recesso o esclusione nei casi previsti dal contratto e ove sussista una giusta causa.
Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore informazione in proposito