Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2022, è stato costituito il comitato di monitoraggio previsto nell’ambito del settore edile, che monitorerà l’andamento del nuovo sistema di verifica della congruità, in relazione ai lavori edili iniziati dal 1° novembre 2021. Senza congruità della manodopera si può perdere l’agevolazione fiscale.
Iniziano ufficialmente i controlli ‘a tappeto’ nei cantieri edili interessati dal Superbonus 110%.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Il comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte e delle parti sociali del settore edile.
I controlli saranno integrativi a quelli già iniziati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancata congruità della manodopera, cioè del nuovo DURC di congruità per lavori di importo
superiore a euro 70.000, l’impresa potrebbe perdere i benefici delle detrazioni fiscali per interventi
edilizi (Superbonus e altri bonus).
Se dai controlli emergesse una mancata regolarità sulla congruità della manodopera, non sono previste
sanzioni penali ma chi ha ricevuto la somma per le ristrutturazioni indebitamente, verrà sollecitato dalle
Entrate a restituire l’importo erogato, maggiorato degli interessi.
La decadenza del beneficio verrà applicata solo all’intervento oggetto di irregolarità o di omissione.
Ai fini dell’elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, è stato introdotto
– con riferimento ai lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 – il principio secondo cui alcuni
benefici sono riconosciuti esclusivamente se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi
sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e
territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Quindi: rischiano di perdere i bonus edilizi i lavori edili:
• di importo superiore a 70.000 euro;
• che rientrano nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• che non riportano l’indicazione specifica del CCNL sopra indicato sia nell’atto di affidamento dei lavori
che nelle fatture.