Cessione del credito, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto contro le frodi in edilizia. DL n. 13 del 25 febbraio 2022 riscrive le regole: tornano le cessioni multiple, ma limitate e vigilate. Dal 1° maggio stop alle cessioni parziali.

Le novità del Decreto si applicheranno immediatamente. Si rende necessario attendere un nuovo aggiornamento al software dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni.
Le novità si applicheranno anche alle cessioni relative al superbonus dell’80 per cento per le imprese turistiche e al credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
Dal 1° maggio 2022 saranno vietate le cessioni parziali del credito d’imposta, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data debutterà il “bollino blu”, il codice identificativo attribuito ai crediti d’imposta che dovrà essere indicato ai fini delle ulteriori cessioni del credito.
Il credito d’imposta maturato, successivamente alla prima cessione libera, potrà essere ulteriormente trasferito altre due volte, ma esclusivamente in favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (decreto legislativo n. 385/1993);
- società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo previsto dall’articolo 64 del TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
Si specifica che per quel che riguarda l’opzione per lo sconto in fattura, le nuove regole si applicheranno al fornitore in capo al quale matura il credito d’imposta relativo alla riduzione del corrispettivo per i lavori eseguiti o i beni ceduti.
Il testo del decreto contro le frodi in materia edilizia conferma l’inasprimento delle sanzioni per le false asseverazioni, così come le novità in materia di assicurazione ad hoc, con massimale pari all’importo dei lavori.
I tecnici abilitati che espongono informazioni false o che omettono di indicare informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla sua realizzazione, ovvero che attestano falsamente la congruità delle spese, rischiano il carcere da 1 a 5 anni e sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro.
Scatta inoltre l’obbligo di adeguare le assicurazioni professionali. Il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni, e sarà necessario stipulare una polizza per ciascun intervento.