Una novità introdotta a partire dal 2020 e che prevede la possibilità per persone fisiche che rideterminano il costo d’acquisto di terreni e partecipazioni di usufruire di una aliquota unica all11%. Si tratta di un articolo, il n.89, noto come “Rendimento beni” inserito nella legge di Bilancio del 2020. Tale articolo va a riproporre la rivalutazione dei beni di impresa ad esclusione dei cosiddetti ‘immobili merce’ e delle partecipazioni riservate a società di capitali ed enti commerciali che non adottino i principi contabili internazionali. Un provvedimento che va in sostanza ad intervenire in tre diverse direzioni:
– rideterminazione dei valori di acquisto di terreni (sia quelli edificabili sia quelli con destinazione agricola) e partecipazioni;
– l’incremento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari;
– la rivalutazione dei beni d’impresa.
Il vantaggio è legato al pagamento di una imposta sostitutiva dell’11% su una base di una perizia giurata di stima redatta presso un notaio. Si prevedono poi innalzamenti dal 20% al 26% per imposta sostitutiva delle tasse sul reddito che viene applicata a plusvalenze registrare per cessioni di immobili acquistati o edificati negli ultimi 5 anni.
Quali beni possono essere rivalutati
Detto delle tipologie di beni che possono essere rivalutate andiamo a vedere nel dettaglio in quali casi si può usufruire del provvedimento: si parla di rivalutazione applicabile anche a beni che siano stati totalmente ammortizzati, in linea con quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, oltre che ad immobilizzazioni ancora in corso. Per potere usufruire della legge in questione e quindi effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa è indispensabile che il bene stesso o la partecipazione siano iscritti sia nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre che bel bilancio dell’esercizio successivo. Anche i beni detenuti in leasing possono essere rivalutati ma con una accortezza: deve essere stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2018, visto che la rivalutazione prevista dalla norma riguarda esclusivamente beni di proprietà.
La rivalutazione dei beni d’impresa
Al riguardo, i beni che sono stati concessi in locazione finanziaria non possono godere della rivalutazione in quanto considerati alla stregua di immobilizzazioni finanziarie. Anche impianti, attrezzature industriali e commerciali, macchinari vari possono entrare nel novero dei beni rivalutabili. Vi è poi il caso delle immobilizzazioni immateriali, riferite a diritti tutelati dal punto di vista giuridico come ad esempio diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, licenze, marchi, know-how ed altri diritti simili che siano nell’attivo del bilancio. Anche questi rientrano nella rivalutazione dei beni d’impresa, mentre ne sono sempre esclusi i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa; i beni monetari; i costi pluriennali e l’avviamento.