Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni, possono applicare il regime forfettario solo nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65.000 (limite in vigore dal 2018) e hanno sostenuto spese di lavoro non superiori ad euro 20.000 (non ragguagliate ad anno). Quest’ultimo requisito è in vigore dall’01.01.2020.
Per favorire l’avvio delle attività. È data la possibilità nei primi 5 anni di applicare un’imposta sostitutiva pari al 5% anzichè 15% per coloro che soddisfano anche i seguenti 3 requisiti:
- Non avere esercitato nei 3 anni precedenti l’inizio attività, una attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare
- L’attività esercitata non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo
- se l’attività costituisca il proseguimento di una impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a euro 65.000.
lo Studio è a disposizione per ulteriori e necessari chiarimenti in proposito.