La dismissione di beni di imprese e professionisti deve seguire un preciso iter al fine di evitare la presunzione fiscale di cessione.
Beni di valore non superiore a € 10.000
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti dall’impresa stessa, che non si trovano più nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
Beni distrutti o perduti
Importante per l’impresa è conoscere i corretti adempimenti fissati dalla legge da porre in essere per superare la presunzione di cessioneevitare l’applicazione di sanzioni per l’evasione IVA, che per l’evasione ai fini delle imposte sui redditi.
Il processo di dismissione dei beni strumentali, può avvenire per due ordini di motivi:
- Il bene ha esaurito del tutto la sua utilità, per eccessivo sfruttamento o per inadeguatezza causata dal superamento tecnologico. In questo caso si procede alla distruzione del bene e dunque alla sua eliminazione volontaria;
- Il bene ha esaurito del tutto la sua utilità per cause non dipendenti da scelte gestionali. Questo avviene nel caso in cui si subisca un evento dannoso (furto, incendio, ecc.) e dunque si verifichi un’eliminazione involontaria del bene stesso.
Per dismettere i beni (sia beni strumentali che merce) che non si trovano più nella disponibilità del contribuente, in quanto non più utilizzabili è necessario osservare quanto disposto dalla normativa.
Le fattispecie di dismissione
Sulla base di quanto disposto possiamo trovarci di fronte a tre differenti casi:
- Autoconsumo o cessione ai soci (dismissione da parte di società);
- Dismissione tramite operatori specializzati;
- Dismissione autonoma di beni di valore oltre i € 10.000;
- Dismissione autonoma di beni di valore inferiore a € 10.000.
Autoconsumo o cessione ai soci
Può accadere che i soci stessi si offrano per prendersi carico direttamente della dismissione dei beni strumentali, non più in uso.
In questo caso, la società può effettuare la dismissione dei beni strumentali mediante assegnazione ai soci; questa operazione deve esserefatturata e assoggettata ad IVA qualora all’atto di acquisto degli stessi beni l’Iva è stata detratta. In caso contrario l’operazione fatturata sarà non soggetta ad Iva.
La base imponibile, ai fini IVA è costituita dalcosto di acquisto o in mancanza dal prezzo di acquisto dei benio di beni simili. Costi determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
In molti casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice rispetto alla più complessa procedura di distruzione, nel caso in cui sia facilmente dimostrabile la svalutazionedel loro valore.
Dismissione tramite operatori specializzati
In tal caso occorre raccogliere la seguente documentazione da conservare in caso di possibili verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria:
- Documento di Trasporto (DDT) – documento dal quale deve risultare il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento, indicando espressamente che trattasi di trasporto per “rottamazione“;
- Formulario di identificazione – documento per lo smaltimento dei rifiuti. Il quale deve essere obbligatoriamente vidimato a cura dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, e deve recare, le caratteristiche del bene oggetto di dismissione e la descrizione del suo stato fisico.
Apparecchi elettrici ed elettronici
esempio pc, condizionatori, telefonini, apparecchi di illuminazione, ecc…
non possono essere portate alle piazzole comunali (procedimento di smaltimento previsto per i soggetti privati) ma devono essere conferite ai centri di raccolta tramite operatori specializzati.
Dismissione autonoma di beni oltre i € 10.000
In alterativa alla dismissione tramite operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti, il contribuente può decidere di procedere autonomamente alla distruzione dei beni obsoleti.
Quando il valore dei beni (inteso come costo di acquisto degli stessi),supera la soglia di € 10.000, per poter procedere con la distruzione, è necessario seguire alcuni passaggi previsti dalla normativa seguendo le seguenti fasi:
Comunicazione all’agenzia delle entrate
Il contribuente è chiamato a comunicare all’Agenzia delle Entrate o al comando competente della Guardia di Finanzia, che avverrà l’operazione di distruzione dei beni obsoleti.
Tale comunicazione deve essere inviata, viaPEC almeno 5 giorni prima dell’inizio delle operazioni di dismissione. Questo al fine di consentire ai funzionari di poter presenziare l’evento.
La comunicazione deve contenere:
- Il luogo la data e l’ora delle operazioni di dismissione;
- Le modalità di distruzione; la natura dei beni;
- L’ammontare complessivo dei beni;
- Il valore eventualmente ottenibile della distruzione.
Al fine di evitare contestazioni è consigliabile anticipare l’invio della PEC, per non correre il rischio della mancata presenza dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria.
Verbale redatto dai pubblici ufficiali
Il personale dell’Agenzia delle Entrate, o in alternativa quello della Guardia di Finanza è tenuto a redigere sul posto, al momento della dismissione dei beni, apposito verbale, volto ad accertare l’avvenuta distruzione dei beni.
E’ importante che dal verbale risultino la data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, la natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati.
Documento di trasporto
Il contribuente è tenuto a compilare un documento di trasporto per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione.
Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.
Dismissione autonoma di beni entro i €. 10.000
Procedura consente di procedere in proprio alla distruzione dei beni obsoleti, tramite autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni attraverso “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi dell’articolo 2, comma 4 lettera b) del DPR n 441/97.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate (con le modalità previste dal paragrafo precedente), deve comunque essere effettuata ma sarà possibile effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al posto della redazione del verbale da parte di pubblici ufficiali.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio devono risultare:
- Data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni
- Natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti e/o trasformati.
Disciplina contabile e riflessi fiscali
Da un punto di vista contabile, si verificano due casi:
- Il bene risulta interamente ammortizzato – è necessario eliminare dalla contabilità il conto a esso intestato attraverso lo storno del relativo fondo ammortamento senza riflessi da un punto di vista economico e fiscale;
- Il bene risulta non interamente ammortizzato – occorre rilevare un componente negativo di reddito per la parte non ancora ammortizzata deducibile ai fini IRES e ai fini IRAP.
Il registro dei beni ammortizzabili
La dismissione dei beni obsoleti deve coordinarsi con la disciplina legata al registro dei beni ammortizzabili.
Dovrà essere annotata nel registro dei beni ammortizzabili la cessione gratuita, l’assegnazione o la dismissione dei beni strumentali, nell’anno in cui avviene.
Se la dismissione del bene avviene mediante smaltimento a cura di operatori terzi autorizzati si consiglia di indicare, nel registro dei beni ammortizzabili, il riferimento al formulario di identificazione del rifiuto.
Se si opta per la cessione gratuita o assegnazione si dovrà indicare il riferimento alla fattura emessa.
Se il bene al momento della cessione gratuita, assegnazione o dismissione non risulta completamente ammortizzato, nel registro dei beni ammortizzabili dovrà essere indicata anche la minusvalenza dovuta alla differenza tra Costo storico e F.do ammortamento.